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DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI E DI...

ALLEGHIAMO
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n 5 (GU n 33 del 9-2-2012) in vigore dal 10/02/2012
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida,
affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi
di controllo della velocità
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
recante "Nuovo Codice della strada", e di seguito denominato "Codice
della strada", sono apportate le seguenti modificazioni:
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, le parole: "previa verifica della sussistenza dei requisiti
fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo
119, comma 4, lettera b-bis " sono soppresse.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma
2, del Codice della strada, i titolari di
certificato di idoneità' alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida,
al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti
titoli abilitativi ogni due anni.
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate
dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di
idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e
superato un corso di istruzione secondaria di
secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità'
professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera
continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o
comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività'
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di
formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento
(CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e
sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e
trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul
traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio
funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il
bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione
e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al
momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati
dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati
ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi
stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale
deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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