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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
A far data dal 1 Luglio 2012 le autocertificazioni in materia di sicurezza sul lavoro non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se l’Azienda sono sotto i 10 dipendenti.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 30 Giugno 2012. Dopo tale data scadrà il valore formale di un’autocertificazione elaborata ai sensi dell’art. 29 e i datori di lavoro saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08).
La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro.
Ricordiamo, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro, con le seguenti sanzioni:
- Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro
- Incompleta redazione del Documento di valutazione dei rischi
Ammenda da 2.000 a 4.000 Euro
Via Apollo, 15 - 37135 VERONA (VR)
Tel. 045.503886 - Fax 045.8230316 - P.IVA 03523990236
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