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Assicurazione RCA - Guida senza patente o con patente non valida.
Pubblicata il 15/04/2016
Corte di Cassazione Sezione VI Civile – 3, ordinanza 1 aprile 2016 n. 6403:
La clausola della polizza RCA che esclude l'operatività della copertura assicurativa se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti non è applicabile in caso di sinistro provocato da conducente munito di patente speciale alla guida di un veicolo privo degli adattamenti previsti obbligatoriamente dalla patente suddetta. La garanzia non è valida solo per l’assoluto difetto di patente, ovvero per insussistenza delle condizioni di validità e di efficacia (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative): le limitazioni alla abilitazione alla guida costituiscono mere illiceità che non inficiano la garanzia assicurativa.
La clausola della polizza RCA che esclude l'operatività della copertura assicurativa se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti non è applicabile in caso di sinistro provocato da conducente munito di patente speciale alla guida di un veicolo privo degli adattamenti previsti obbligatoriamente dalla patente suddetta. La garanzia non è valida solo per l’assoluto difetto di patente, ovvero per insussistenza delle condizioni di validità e di efficacia (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative): le limitazioni alla abilitazione alla guida costituiscono mere illiceità che non inficiano la garanzia assicurativa.
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