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Regione Lombardia - Tasse Automobilistiche - Esenzione veicoli ultraventennali.

Pubblicata il 09/01/2015
09/01/15 - MODIFICHE NORMATIVE RELATIVE AI VEICOLI ULTRAVENTENNALI - La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), all'art. 1, comma 666, ha ripristinato l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica di proprietà a carico degli intestatari al PRA di tutti gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali fino al ventinovesimo anno dalla costruzione.
Resta confermata l'esenzione prevista dall'art. 48, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (veicoli iscritti nei registri storici).
Nei prossimi mesi, i soggetti interessati riceveranno apposita comunicazione personalizzata ai fini della regolarizzazione del pagamento del tributo, per l'anno 2015, senza applicazioni né di interessi né di sanzioni.
Per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi a supporto della riscossione, sarà inibito il pagamento della tassa di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni.
Estratto da: Regione Lombardia
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